fbpx

Sicurezza e salute sul lavoro D.Lgs. 81/’08: il Datore di lavoro nei Comuni è il Sindaco?

Da tempo pensavo che la risposta al quesito avesse trovato una risposta univoca che non lasciasse alcun dubbio alcuno, ed invece così non è. Se  ti occupi di sicurezza sul lavoro (ex 626) e non sai chi sia il Datore di lavoro in un comune, perchè dai per scontato che sia il Sindaco, allora riporto qualche considerazione.

1) Il datore di lavoro è chi può spendere e chi può decidere. E’ una estremizzazione sintetica della definizione di Datore di lavoro che dà il D.Lgs. 81/’08. Tutto ciò è molto facile in una Società privata.

2) In un comune chi ha il potere di spesa? Chi ha il potere di decidere? Ci aiuta la definizione di datore di lavoro che all’art. 2 comma 1 lettera b recita che:

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.

Il Decreto è molto preciso. Non dice che in un Comune è automaticamente Datore di lavoro il Sindaco (organo di vertice), ma il Dirigente che ha poteri decisionali e di spesa. Ma la prassi giurisprudenziale ha chiarito che se l’organo di direzione politica non abbia espressamente attribuito la qualifica di Datore di lavoro al dirigente del settore competente, questa qualifica rimane in capo all’organo di direzione politica ossia il Sindaco in quanto “organo di vertice”.

A tal proposito è interessante la sentenza di Cassazione Penale, Sezione III del 25/07/2018 n. 30170.

Tale sentenza è molto interessante perché riguarda un sindaco che è stato condannato per la violazione dell’art. 70 del D.Lgs. 81/’08 in quanto in alcune scuole comunali (che hanno un Dirigente scolastico che non è un dipendente comunale, ma statale), mancava la certificazione degli impianti. Nella sua difesa il sindaco riportava che: ”il tribunale avrebbe erroneamente individuato nell’imputato, nella veste di Sindaco, il soggetto responsabile delle accertate violazioni, che, per contro, in forza del principi di separazione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione, sarebbero ascrivibili al dirigente responsabile, in via esclusiva, dell’attività amministrativa, ossia il dirigente dell’ufficio tecnico del Comune, che era il responsabile della manutenzione dell’edificio scolastico”.

Il punto focale è, però, che nessun atto individua nel dirigente tecnico la funzione di Datore di lavoro, che come si evince dalla definizione dell’art. 2 per cui In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo. Motivo per cui la massima corte ha condannato il Sindaco.

Riportiamo la massima della sentenza:

L’individuazione del dirigente (o del funzionario) cui attribuire la qualifica di datore di lavoro è demandata alla pubblica amministrazione, la quale vi provvede con l’attribuzione della qualità e il conferimento dei relativi poteri di autonomia gestionale, non potendo tale qualifica essere attribuita implicitamente ad un dirigente o funzionario solo perché preposti ad articolazioni della pubblica amministrazione che hanno competenze nel settore specifico. Nelle pubbliche amministrazioni, l’attribuzione della qualità di datore di lavoro a persona diversa dall’organo di vertice non può che essere espressa, anche perché comporta i poteri di gestione in tema di sicurezza. Sono gli organi di direzione politica che devono procedere all’individuazione, tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici, non essendo per tale ragione possibile una scelta non espressa e non accompagnata dal conferimento di poteri di gestione alla persona fisica; di conseguenza, in mancanza di tale individuazione permane in capo a suddetti organi l’indicata qualità, anche ai fini dell’eventuale responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica (Sez. 4, n. 35295 del 23/04/2013 – dep. 21/08/2013, R.C., Bendotti e altro).  Pertanto, il sindaco di un Comune va esente da responsabilità in materia antinfortunistica, in base all’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, 81, solo se procede all’individuazione dei soggetti cui attribuire in sua vece la qualifica di datore di lavoro (Sez. 3, n. 15206 del 22/03/2012 – dep. 20/04/2012, Passiu); viceversa, l’organo di direzione politica che non abbia espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente, conserva lui stesso la qualifica (Sez. 2, n. 32358, del 17/01/2017 – dep. 05/07/2017; Sez. 4, n. 30214 del 12/04/2013 – dep. 12/07 /2013, R.C. e Orcìani). Nella fattispecie, non risultava che il Sindaco del Comune avesse espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente, con la conseguenza che egli stesso conservava detta qualifica.

Ing. Stefano Gaudioso

Esperto di Sicurezza ed Antincendio

info@rost81.it