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Coronavirus e D.Lgs. 81/’08 – La sicurezza ai tempi del COVID-19

Un aiuto a chi si deve occupare di prevenzione e di valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/’08 ai tempi dell’emergenza coronavirus.

Il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto Legge n. 6 del 23/02/20202 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“.

Il Decreto è entrato in vigore il 23/02/2020. Il Decreto tra l’altro all’art. 1 recita che:

Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni  o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e’ un caso non riconducibile ad una persona  proveniente  da  un’area  gia’ interessata  dal  contagio  del  menzionato   virus,   le   autorita’ competenti sono tenute ad adottare  ogni  misura  di  contenimento  e gestione adeguata  e  proporzionata  all’evolversi  della  situazione epidemiologica.

Pertanto in tutte le aree ritenute a rischio, il Governo ha dato precise misure che possono essere adottate tra cui:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area;

b) divieto di accesso al comune o all’area interessata;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;

 e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; f) sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero, trovando applicazione la disposizione di cui all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

g) sospensione delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale;

h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;

i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto dei beni di prima necessità;

k) chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;

l) previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all’adozione di particolari misure di cautela individuate dall’autorità competente;

m) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3;

n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;

o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell’area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall’area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all’articolo 3.

Per i Datori di lavoro che si trovano in aree non a rischio, ma che comunque hanno contatti con personale, fornitori, lavoratori che provengono invece da aree “sospette”, cosa fare (si pensi agli aspetti legati al pendolarismo lavorativo)?

In tal senso ci viene in aiuto il D.Lgs. 81/’08:

·         con l’art. 15 ci ricorda che la prima misura generale di tutela è “la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza”

·         con l’art. 17 impone che il Datore di lavoro ha per obbligo la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi DVR

·         con l’art. 28 impone al Datore di lavoro di elaborare un Documento che contiene una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

Pertanto alla luce delle recenti disposizioni urgenti del Governo, alla luce del fatto che l’Italia risulta al terzo posto (dopo Cina e Corea) per numero di contagiati, si rende obbligatoria una valutazione attenta valutazione del rischio e la conseguente elaborazione di una procedura specifica per mitigare eventuali effetti legati al virus a danno dei lavoratori.

Noi abbiamo la nostra proposta per chi fosse interessato.

Buon lavoro!

 

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2 commenti su “Coronavirus e D.Lgs. 81/’08 – La sicurezza ai tempi del COVID-19”

  1. Articolo interessante, volevo sapere qualche informazione della vostra proposta relativa alla procedura urgente di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19.

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