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MANIGLIONI ANTIPANICO. OBBLIGO DEL MARCHIO CE.

Obbligo di marcatura CE per i maniglioni antipanico. Chi deve? E cosa fare?

Per le attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco, dal febbraio 2013, è scattato l’obbligo di marcatura CE per i dispositivi di apertura manuale di porte installate lungo le vie di esodo (tra cui i “maniglioni antipanico”).
I maniglioni non marcati CE dovevano essere sostituiti entro 6 anni (poi prorogati ad 8) dalla entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Interno 3 novembre 2004 “Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio“. Il Decreto era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2004 ed entrava in vigore dopo 90 giorni. Per cui, dal 16 febbraio 2013, nelle attività elencate all’allegato 1 del DPR 151/2011 (attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco), devono essere installati, lungo le vie di esodo, dispositivi di apertura conformi alle norme UNI EN 197 e UNI EN 1125.

UNI EN 179:2008 “Accessori per serramenti – Dispositivi per le uscite di emergenza azionati mediante una maniglia a leva o piastra a spinta per l’utilizzo sulle vie di fuga – Requisiti e metodi di prova”. Norma che si occupa delle maniglie e delle piastre montate sulle porte installate lungo le vie di esodo.

UNI EN 1125:2008 “Accessori per serramenti – Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l’utilizzo sulle vie di esodo – Requisiti e metodi di prova”. Norma che si occupa dei “maniglioni antipanico” installati sulle porte installate lungo le vie di esodo.

Che differenza c’è tra le due norme?
La prima grande distinzione da fare è che il tipo di dispositivi di cui trattano le due norme:
La UNI EN 179 tratta invece Dispositivi per le uscite di emergenza azionati mediante una maniglia a leva o piastra a spinta.
La UNI EN 1125 tratta dei “maniglioni antipanico”, definiti come “Dispositivi antipanico per le uscite di sicurezza azionati mediante una barra orizzontale”,

Nei luoghi di lavoro, come prosegue il DM 03/11/2004, sarà previsto che i sistemi di apertura siano:

1. Conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
L’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
L’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26.

2. Conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno uno dei seguenti casi:
L’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
L’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
Locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.